STATUTO DEL COORDINAMENTO ITALIANO MODELLISMO STATICO (CIMS)
NATURA E COMPONENTI DEL COORDINAMENTO
1-Il Coordinamento Italiano Modellismo Statico, di seguito indicato come “Coordinamento” o “CIMS”, riunisce le associazioni di modellismo statico interessate a collaborare per meglio diffondere, pubblicizzare e promuovere il modellismo statico.
2-Il CIMS è una organizzazione apolitica, apartitica e senza fini di lucro e ha sede presso il domicilio del suo Presidente pro-tempore.
3-Finalità del Coordinamento sono:
·la promozione, in tutte le sue forme, della pratica del modellismo statico;
·la valorizzazione del movimento associativo nel settore del modellismo statico, favorendo la conoscenza e la collaborazione tra le associazioni italiane;
·la promozione della cultura storica e tecnica, nonché delle abilità artistiche e creative nel campo dell’associazionismo modellistico;
·l’assistenza alle realtà associative locali al fine di favorirne la crescita e l’inserimento nel movimento modellistico nazionale;
·il coordinamento e la qualificazione degli eventi modellistici sul territorio nazionale nelle loro diverse forme, nonché la definizione, in accordo con le associazioni organizzatrici, di regole condivise per il migliore successo delle manifestazioni;
·la regolare cura e disponibilità in rete di un sito internet dedicato alle attività sociali;
·la regolare cura e disponibilità in rete di un calendario, pubblicato anche sul sito internet del Coordinamento, indicante gli eventi sul territorio nazionale e i principali eventiinternazionali di settore;
·la promozione di accordi e collaborazioni con organismi modellistici nazionali e internazionali, anche settoriali, per il perseguimento delle sopraddette finalità.
ADESIONE AL COORDINAMENTO
4-Possono aderire al Coordinamento esclusivamente le associazioni italiane (di seguito indicate anche come “aderenti”), regolarmente costituite, che abbiano come oggetto sociale nel proprio statuto, anche in via non esclusiva, la pratica e la promozione delle attività legate al modellismo statico.
L’adesione al Coordinamento è libera e tutte le associazioni aderenti hanno pari dignità, indipendentemente dal numero di aderenti, dall’anzianità di istituzione e dall’esperienza posseduta dai singoli membri.
5-Le associazioni intenzionate ad aderire devono fare pervenire al Coordinamento:
·il modulo di iscrizione sottoscritto dal legale rappresentante e controfirmato da almeno altri tre soci;in caso di associazione costituita con atto notarile, sono sufficienti le firme del legale rappresentante e del delegato a tenere rapporti con il CIMS, nel caso sia diverso dal legale rappresentante.
·una copia dello statuto dell’associazione.
6-L’adesione al Coordinamento si perfeziona al momento della accettazione comunicata dal Presidente, a nome del Consiglio Direttivo del CIMS, che verifica il possesso dei requisiti del nuovo associato e l’avvenuto adempimento di quanto ulteriormente richiesto dalle norme del Coordinamento in vigore per l’adesione. Avverso al provvedimento di rigetto della richiesta di adesione al Coordinamento è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo, la cui decisione motivata viene comunicata alla associazione ricorrente entro 45 giorni ed è inappellabile. L’associazione esclusa può ripresentare richiesta di ammissione appena abbia provveduto a sanare il motivo di esclusione.
La lista degli aderenti al Coordinamento è pubblica, pubblicizzata nelle sedi ritenute più opportune dal Consiglio Direttivo e fornita, a semplice richiesta, a chiunque. Gli indirizzi o altri dati delle associazioni aderenti vengono invece forniti solo previa autorizzazione degli interessati e per fini legati alle attività del Coordinamento.
7-L’adesione al Coordinamento è rinnovata ogni due anni dalle associazioni aderenti, le quali possono recedere in ogni tempo dalla adesione prestata previa comunicazione inviata via posta elettronica e successivamente via posta ordinaria. Le associazioni aderenti possono inoltre essere escluse dal Coordinamento, su proposta di un componente del Consiglio Direttivo e con delibera dello stesso Consiglio, per motivi gravi o per gravi violazioni dello spirito associativo di cui il Coordinamento rappresenta l’espressione.
ORGANI SOCIALI DEL COORDINAMENTO:
8-Sono organi del Coordinamento: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
9-L’Assemblea dei Soci è composta da tutti i delegati – uno solo per associazione – prescelti dalle associazioni aderenti per rappresentarle nelle attività del Coordinamento con delega conferita al momento dell’iscrizione al CIMS, dei successivi rinnovi o con formale separata comunicazione del legale rappresentante dell’associazione. L’assemblea è ritenuta valida anche se è tenuta per corrispondenza e il voto espresso dai componenti pervenga per via postale o telematica, purché gli aventi diritto a partecipare siano stati formalmente convocati almeno 20 giorni prima del giorno dell’assemblea stessa mediante l’invio, anche per via telematica, dell’ordine del giorno e della scheda di votazione.
La convocazione dell’assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo deve invece essere convocata a mezzo posta elettronica almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del precedente Consiglio e del giorno previsto per l’assemblea stessa.
L’assemblea può essere convocata:
·dal Presidente del Consiglio Direttivo;
·dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, anche se questi non comprendono il Presidente;
·da almeno undecimodelle associazioni aderenti al Coordinamento.
10-In assemblea ciascuna associazione aderente ha diritto a esprimere, tramite il proprio rappresentante, un solo voto, che qualora comunicato per via postale o telematica deve risultare inviato prima dell’assemblea e pervenire al Segretario entro 5 giorni successivi a quello previsto per l’assemblea. Il voto in assemblea viene sempre espresso in modo palese. Il legale rappresentante di ciascuna associazione aderente può conferire la delegaper la partecipazione in assemblea a un delegato, purché questi sia membro di una delle associazioni aderenti. Il delegato non può rappresentare contemporaneamente più di tre associazioni aderenti al Coordinamento, compresa, eventualmente, la propria.
11-L’Assemblea ha i seguenti compiti:
·approva il rendicontofinanziario annualee il preventivo finanziario per l’anno in corsoed è a tale proposito convocata annualmente; ècomunque espressamente vietata l’approvazione o la ratifica di spese eccedenti le somme disponibili in cassa;
·elegge i componenti del Consiglio Direttivo del Coordinamento ed è convocata di norma ogni due anni per tale adempimento dal Consiglio uscente;
·approva a maggioranza assoluta degli aderenti al Coordinamento le modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio Direttivo o proposte da almeno un decimo delle associazioni aderentiche chiedano l’inserimento della relativa delibera all’ordine del giorno della prima assemblea utile o convochino l’assemblea stessa ai sensi del precedente articolo 9;
·delibera a maggioranza semplice dei votanti sulle altre questioni di particolare importanza sottoposte dal Comitato Direttivo alla sua approvazione;
·delibera a maggioranza semplice dei votanti la riammissione delle associazioni aderenti alle quali è stata comminata la sanzione dell’esclusione dal Coordinamento ai sensi del presente Statuto. La delibera per la riammissione può essere proposta, su richiesta della associazione stessa, non prima di un anno dal momento della esclusione;
·approva a maggioranza assoluta degli aderenti al Coordinamento lo scioglimento del CIMS;
·delibera in merito alla revoca dei componenti del Consiglio Direttivo e all’azione di responsabilità sociale nei confronti degli stessi su proposta di almeno un decimo delle associazioni aderenti che chiedano l’inserimento della relativa delibera all’ordine del giorno della prima assemblea utile o convochino l’assemblea stessa ai sensi del precedente articolo 9.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
12-Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo del Coordinamento. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea e rimangono in carica due anni. Sino all’insediamento di un nuovo Consiglio Direttivo, quello uscente continua a gestire l’ordinaria amministrazione del Coordinamento.
13-L’Assemblea dei Soci per l’elezione del Consiglio Direttivo è convocata a mezzo posta elettronica almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del precedente Consiglio e del giorno previsto per l’assemblea stessa e coloro che intendono candidarsi alla elezione per il Consiglio Direttivo devono far pervenire almeno due mesi prima del giorno fissato per l’elezione il modulo predisposto dal Consiglio per proporre la propria candidatura insieme a un programma di massima.
14-È cura del Consiglio Direttivo uscente rendere note le candidature pervenute e i programmi sia a mezzo posta elettronica alle associazioni aderenti sia per mezzo di internet, laddove possibile. Tale adempimento deve essere assolto almeno 30 giorni prima della data fissata per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
15-Possono candidarsi alla elezione a componente del Consiglio Direttivo solo i soci delle associazioni aderenti. Vengono eletti i cinque candidati che riportino il maggior numero di voti. In alternativa, se non riportino voti almeno cinque candidati, risultano eletti i tre candidati più votati. Nel caso in cui uno o più membri del Consiglio Direttivo si dimettano prima del termine del proprio mandato, essi vengono sostituiti dai candidati che nel corso dell’elezione abbiamo ottenuto il maggior numero di voti ma non siano stati eletti. Se non esistono altri candidati votati o questi rinuncino a entrare nel Consiglio Direttivo, deve essere indetta un’assemblea per l’elezione del numero di membri del Consiglio Direttivo mancanti, seguendo le indicazioni previste agli articoli 12 e 13 del presente Statuto.
16-Il Consiglio Direttivo nelle proprie riunioni assume le decisioni a maggioranza dei voti dei propri componenti.
17-Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
·elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario del Coordinamento;
·decide quali iniziative intraprendere nel biennio di attività;
·approva il rendiconto finanziario annuale chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente prima di presentarlo all’Assemblea, accompagnato da una propria breve relazione sull’attività svolta nel corso dell’anno;
·predispone il bilancio finanziario preventivo per l’anno in corso da approvarsi nella prima assemblea utile;
·decide in merito alle questioni di particolare importanza per l’attività del Coordinamento e degli aderenti;
·approva, su proposta del Presidente, le normative che regoleranno l’attività del Coordinamento che non siano relative a materia già disciplinata dal presente Statuto;
·delibera in merito alla esclusione dal Coordinamento di una associazione aderente per motivi gravi, per gravi violazioni dello spirito associativo di cui il Coordinamento rappresenta l’espressione e per gli altri motivi previsti dal presente Statuto. L’esclusione è comunicata dal Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
·espleta ogni ulteriore adempimento a esso demandato dal presente Statuto.